CONVENZIONE DELLE ALPI
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Convenzione delle Alpi
La Convenzione delle Alpi è il primo accordo internazionale volto alla protezione e alla promozione dello sviluppo sostenibile di una regione di montagna transfrontaliera. Mira a salvaguardare l'ecosistema naturale delle Alpi e a promuovere lo sviluppo sostenibile dell'area, tutelando gli interessi economici e culturali delle popolazioni residenti nei Paesi aderenti.
Al fine di tutelare l'ecosistema delle Alpi, assicurando allo stesso tempo a quest'area un adeguato sviluppo socio-economico, i Paesi dell'Arco Alpino, riuniti per la prima volta a Berchtesgaden dal 9 all' 11 ottobre del 1989, decisero di stipulare la Convenzione delle Alpi. La Convenzione è stata posta alla firma delle Parti il 7 novembre 1991 a Salisburgo ed è entrata ufficialmente in vigore il 6 marzo 1995. Fanno parte della Convenzione: Austria, Francia, Germania, Italia, Monaco, Liechtenstein, Svizzera, Slovenia, e Comunità Europea.
La Convenzione delle Alpi, in quanto Convenzione quadro, definisce i principi generali. Gli aspetti particolari per l'attuazione della Convenzione sono invece delineati dai Protocolli, che sono stati adottati successivamente dagli Stati membri in materia di: • Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile • Protezione della natura e tutela del paesaggio • Agricoltura di montagna • Foreste montane • Difesa del suolo • Turismo ed attività del tempo libero • Energia • Trasporti • Composizione delle controversie
Per il futuro è previsto lo sviluppo di altri Protocolli nelle seguenti aree tematiche: • Idroeconomia • Salvaguardia della qualità dell'aria • Economia dei rifiuti
L'Italia ha ratificato la Convenzione delle Alpi con la legge 403 del 14 ottobre 1999 . Tale disposizione attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio il compito di attuare la Convenzione, d'intesa con i Ministeri interessati ai rispettivi Protocolli e con la Consulta Stato-Regioni dell'Arco Alpino, organo che permette il necessario coordinamento con le autonomie regionali e sub regionali coinvolte nell'applicazione della Convenzione.
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