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Certezza del diritto e vaghezza del linguaggio: il problema della comprensibilità

di Daniela Veronesi

La linguistica giuridica, che si situa nell'intersezione tra lingua e diritto, è una disciplina di recente costituzione, e forse per questo caratterizzata più di altre da una molteplicità di orientamenti e di approcci, che testimoniano peraltro la ricchezza di prospettive dalle quali affrontare l'interazione tra i due elementi. Con il presente contributo, dedicato alle ricerche sulla comprensibilità del linguaggio giuridico e amministrativo italiano e tedesco, ci si propone di illustrare uno degli orientamenti dove le conoscenze sviluppate dalla scienza linguistica trovano applicazione concreta, affiancando l'impegno delle pubbliche amministrazioni verso una comunicazione più efficiente e più efficace.

Das Recht auf Sprache ovvero "la Signoria Vostra è pregata di..."

"Vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Zu diesem Türhüter kommt ein Mann vom Lande und bittet um Eintritt in das Gesetz. Aber der Türhüter sagt, daß er ihm jetzt den Eintritt nicht gewähren könne. [...]. Solche Schwierigkeiten hat der Mann vom Lande nicht erwartet, das Gesetz soll doch jedem und immer zugänglich sein, denkt er [...]". Il brano, tratto dal racconto di Kafka "Vor dem Gesetz", alludendo alla 'chiusura' della legge allude forse anche ad uno dei 'lati oscuri' del linguaggio giuridico (più precisamente, del linguaggio normativo), che da circa un decennio rappresenta un tema centrale nella ricerca giuridico-linguistica di diversi paesi: il problema della (in)comprensibilità della legge per i suoi destinatari.

Ma la comprensibilità, si obietterà, non è un elemento stabile e dato una volta per tutte: il fatto che il testo di legge nella sua concretezza sia uguale per tutti non implica certo che sia ugualmente difficile per tutti, e per questo il tentativo di misurare la complessità testuale sulla base di dati formali quali la lunghezza delle parole e delle frasi viene considerato da alcuni come un eventuale punto di partenza e nulla più. La comprensibilità (e la comprensione ad essa collegata) dipende infatti da fattori ben più complessi, che riguardano sia il testo come sistema (i nessi tra gli enunciati, la macrostruttura, lo sviluppo tematico) che il testo come processo, e dunque come attività interpretativa di un lettore; di qui l'intervento di fattori sociologici e psicologici - il grado di istruzione, le conoscenze enciclopediche, l'atteggiamento, curioso o chiuso, rispetto alla lettura, il sistema di valori a cui si fa riferimento - e pragmatici - la possibilità di tradurre in comportamenti concreti quanto prescritto dal testo di legge.

E questi sono anche gli elementi di cui si è tenuto conto in una ricerca empirica esemplare per il mondo di lingua tedesca (illustrata nel volume del 1987 "Recht auf Sprache: Verstehen und Verständlichkeit von Gesetzen", a cura di Oskar E. Pfeiffer, Ernst Strouhal e Ruth Wodak), condotta sulla base di un testo di legge austriaco (la Niederösterreichische Bauordnung 1976 nella versione originale e in una versione parallela riscritta ad hoc), allo scopo di verificare i fattori che incidono sulla comprensione e sulla comprensibilità dei testi legislativi e soprattutto con l'intento di ricavarne indicazioni pratiche per la redazione di leggi più chiare e comprensibili.

Tenendo in considerazione alcune caratteristiche del linguaggio giuridico, come ad es. la sua natura di 'doppia specializzazione' (il linguaggio specialistico giuridico, usato per regolamentare materie specifiche, si mescola nei testi legislativi al linguaggio specialistico della materia disciplinata, risultando così ancora più complesso) e la vasta cerchia di destinatari a cui si rivolge (per cui l'irrinunciabile carattere specialistico - che in altri linguaggi garantisce l'efficienza della comunicazione tra esperti - può rappresentare qui un ostacolo per il destinatario non specialista) si osserva che lo scopo del miglioramento del linguaggio giuridico non può essere quello di un suo avvicinamento alla concretezza della lingua comune (che non eliminerebbe comunque il necessario carattere astratto della norma), o quello di inserire elementi didattici (argomentativi o illustrativi e quindi più comprensibili) in un testo che di per sé è imperativo, quanto piuttosto quello di eliminare le complessità-complicazioni linguistiche immotivate e non funzionali del linguaggio giuridico e soprattutto del gergo burocratico: "Zielpunkt unserers Verbesserungsversuches - scrivono infatti gli autori - ist die demokratische Realisierung des «Rechts auf Sprache», das heißt der Abbau irrationaler Sprachbarrieren".

I risultati della ricerca, nel corso della quale il testo di legge originale e la versione 'alternativa' sono stati sottoposti ad un gruppo di 127 soggetti ('comuni' cittadini, funzionari pubblici e studenti la cui comprensione è stata verificata con interviste, test di velocità di lettura e richieste di parafrasi) si sono quindi tradotti in raccomandazioni concrete per la stesura di testi di legge. Tra queste, l'indicazione di dedicare una maggiore attenzione alla fase di pianificazione testuale (da condurre in modo sistematico, ad esempio con workshop di 2-3 giorni, nei quali giuristi e specialisti della materia chiariscano i contenuti del futuro testo e la loro concatenazione, in modo da avere una precisa struttura e gerarchia tematica), oltre che raccomandazioni sulle tecniche di formulazione linguistica (accompagnare la formulazione astratta della norma con esempi, fare uso di accorgimenti grafici per facilitare una lettura veloce; ancora, ricorrere ad un lessico attuale, preferire lo stile verbale a quello nominale, definire precisamente i termini tecnici che nella lingua comune hanno un diverso significato ecc.).

Anche negli altri paesi di lingua tedesca, Germania e Svizzera, è sentita la necessità di formulare leggi più comprensibili: sin dagli anni '70 si susseguono in Germania i convegni e le ricerche sul linguaggio giuridico e legislativo, mentre la questione della comprensibilità viene affrontata istituzionalmente da parte del Bundesministerium der Justiz, il quale verifica le proposte legislative e regolamentari degli altri ministeri anche dal punto di vista della chiarezza e dell'unitarietà linguistica. In Svizzera, invece, esiste sin dal 1975 un'apposita commissione, composta da un giurista, un linguista ed uno specialista, preposta alla rielaborazione dei documenti legali e amministrativi della Confederazione. Per quanto riguarda il linguaggio giuridico tedesco in Alto Adige, l'attenzione è attualmente focalizzata sulle questioni terminologiche, seguite nello specifico dalla Commissione Paritetica.

Nei paesi anglosassoni, poi, la redazione tecnica dei testi normativi, chiamata "drafting", gode di una lunga tradizione, ed è proprio da questi paesi che è partito negli anni '70 un forte impegno di rinnovamento e di semplificazione del linguaggio giuridico inglese, sfociato nel cosiddetto "plain English". Altrettanto non si può dire dell'Italia, dove l'interesse per il drafting è relativamente recente, e si scontra con problemi strutturali di non facile soluzione, come la difficoltà di innescare la nuova norma sullo sfondo di quelle pre-esistenti, che sono numerosissime. A questo proposito alcuni osservano che nemmeno il legislatore stesso, ormai, si orienta più nell'ordinamento, e ciò lo indurrebbe ad accogliere la richiesta di continui interventi legislativi, complicando ulteriormente il quadro normativo. Ci si trova così - come osserva il giurista Renato Borruso - in una situazione "molto simile a quella esistente in una casa dotata di tanti oggetti, ma tutti riposti alla rinfusa, sicché, quando serve uno di essi, la fatica e l'incertezza di trovarlo si prospetta in termini così scoraggianti che si preferisce comprarne uno nuovo. In tal modo la quantità di oggetti che, via via, si accumulano nella casa cresce a dismisura: parimenti cresce la difficoltà di reperirli. Si crea, così, in quella casa come nella legislazione, un circolo vizioso esiziale per la certezza del diritto: c'è sempre il pericolo che dal sepolcro delle decine di migliaia di leggi e di provvedimenti aventi forza di legge emanati dall'unità d'Italia (1861) in poi (291.405!) e non più applicati in tempi recenti si levi improvviso il ricordo spettrale di alcuno di essi per colpire alle spalle l'ignaro cittadino; c'è sempre il pericolo di non essere aggiornati con le più recenti disposizioni".

Cresce il numero delle leggi, ma per contro cresce anche la consapevolezza di quanto sia importante, proprio dal punto di vista giuridico, fare ricorso a specifiche tecniche di redazione dei testi normativi. Come fanno notare Carlo D'Orta e Valerio Di Porto nel volume "Formazione delle leggi e tecnica normativa" (edito dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno nel 1995), "il mezzo più idoneo per ridurre il tasso di incertezza del diritto che deriva dalla necessità di lasciare uno spazio adeguato alla interpretazione giuridica consiste nel ricorso ad una tecnica accurata di redazione degli atti normativi. Al fine di soddisfare le esigenze della certezza del diritto, perciò, la pubblicità degli atti normativi, a valle, ed una corretta e chiara redazione tecnica, a monte, costituiscono momenti fondanti e imprescindibili."

Tuttavia il linguaggio normativo - che nei due autori è fatto derivare dalla confluenza tra l'italiano colto, il linguaggio dei giuristi ed il "linguaggio tecnico o gergale degli specialisti" - è spesso iniziatico e ambiguo. Che dire infatti - si chiedono D'Orta e Di Porto - del «ventesimista» (una particolare categoria di ciechi), dell'«aucupio» (la caccia agli uccelli), o dell'«occasionalato» (periodo in cui determinati lavoratori sono in una condizione definita dal loro contratto di categoria come «occasionale»)? E come dimenticare il frequente ricorso, per sostituire espressioni considerate brutali, a perifrasi suggerite da ragioni sociali, politiche o psicologiche - per cui i ciechi sono «non vedenti», i sordi «audiolesi» e la parola «divorzio» quasi non esiste - o l'uso di formulazioni "tese a nascondere, a lettori non sofisticati e pazienti, i reali obiettivi delle disposizioni, o, infine, atte a mascherare la mancanza di un indirizzo unitario e univoco dell'organo che le adotta"?

I primi tentativi per far fronte a tale stato di cose risalgono agli anni '80: nel giugno 1982 una commissione appositamente istituita presentando al parlamento la propria relazione avanza tra l'altro l'ipotesi che le competenze in materia di drafting siano attribuite ad un unico ufficio (si pensi ai vantaggi che ne sarebbero derivati per l'uniformazione del linguaggio giuridico), e illustra alcuni casi tipici di difetti di tecnica legislativa; nel novembre 1984 la regione Toscana adotta un manuale contenente suggerimenti sulla forma linguistica delle leggi, la loro struttura, i rinvii, le modifiche; nel febbraio del 1986 le Presidenze della Camera, del Senato e del Consiglio dei ministri adottano un simile apparato di raccomandazioni e regole, risultato dei lavori di un gruppo di studio formato da funzionari dei tre organi. Le 3 circolari così elaborate, suddivise in regole e raccomandazioni, stabiliscono con precisione le regole di numerazione e rubricazione degli articoli, le loro partizioni interne e la struttura dell'intero atto legislativo, la denominazione e la numerazione dei commi, la coerenza dei riferimenti normativi interni ed esterni al testo e così via. Tra le raccomandazioni si ricorda a titolo di esempio quelle relative alla terminologia, con le quali si avanza la richiesta - pur semplice ma secondo D'Orta e Di Porto non particolarmente osservata - che per uno stesso concetto vi sia uniformità di denominazione sia nel titolo che nei vari articoli e negli eventuali allegati.

Le raccomandazioni, ad ogni modo, costituiscono un punto di riferimento per i 29 centri normativi di livello nazionale (le Assemblee di Camera e Senato, le 26 commissioni parlamentari con potere deliberante e il Governo), mentre tale uniformità non si estende ancora alle Regioni, per le quali la Conferenza dei Presidenti delle assemblee regionali ha aprovato nel gennaio 1992 il documento "Regole e suggerimenti per la redazione di testi normativi" che, pur riprendendo i contenuti delle tre circolari, non è identico ad esse.

Parla come mangi, burocrate!

All'impenetrabilità della legge e del linguaggio in cui si esprime, così ben descritta da Kafka, si potrebbero accostare le osservazioni di Italo Calvino su un linguaggio molto vicino a quello giuridico e che per molti versi si sovrappone ad esso: il linguaggio amministrativo. Di questa "antilingua", come viene definita dallo scrittore, basterà ricordare quella che per Calvino ne è la caratteristica fondamentale: il terrore semantico, cioè la fuga di fronte a ogni vocabolo che abbia di per sé stesso un significato.

Se poi si considera che un tale linguaggio deve servire come strumento di comunicazione tra lo Stato e il cittadino, non si può che trovarsi d'accordo con Sabino Cassese, quando nella prefazione al "Codice di Stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche" del 1993 osserva a proposito della pubblica amministrazione e della sua lingua: "Un'amministrazione che non si fa comprendere e non sa esprimersi. Atti, moduli, bandi che respingono (invece di aiutare) il cittadino. Espressioni fuori dall'uso comune. Anche queste sono cause di quella frattura tra cittadino e Stato, di cui si discetta, in termini altisonanti, senza porvi riparo. E per porvi riparo, bisogna cominciare anche dal linguaggio e dallo stile che gli uffici pubblici adoperano, nel comunicare con i loro clienti abituali. Questi, i cittadini, sono titolari di molti diritti, ma non di quello a vedersi chiamati in forme piane e comprensibili. Accade, così, che chi sia chiamato a contribuire, con il pagamento delle imposte, alle spese dello Stato, e sia richiesto di riempire moduli rompicapo, abbia l'impressione di pagare due tasse: una palese, e una occulta, costituita dalle ore trascorse nel riempire il modulo e dall'esercizio di pazienza impostagli. Ecco, dunque, perchè occorre anche aggiornare lo stile amministrativo".

L'impegno di aggiornare lo stile amministrativo è stato intrapreso proprio con il "Codice di Stile", nato nell'ambito di una vasta riflessione sul diritto all'informazione e di conseguenza sulla reale conoscibilità e comprensibilità dei testi legali e degli atti amministrativi; il progetto, che ha fatto riferimento a precedenti analisi del linguaggio amministrativo e giuridico e che si è ispirato tra l'altro al "Manual de Estilo del Lenguaje Administrativo" spagnolo, è stato curato dal Dipartimento per la Funzione Pubblica con la consulenza di numerosi linguisti, e dovrebbe rappresentare solo il primo passo verso la realizzazione di un vero e proprio manuale del linguaggio amministrativo.

Come nel caso delle leggi, anche per l'ambito amministrativo si rileva un intreccio di livelli: "il linguaggio delle pubbliche amministrazioni parla di sé stesso, del suo essere linguaggio di settore, ma parla anche di tutti i settori a cui si applica: ogni amministrazione ha il suo linguaggio specifico, funzionale al suo campo di azione primario, rispetto al quale quello che qui chiamiamo linguaggio amministrativo svolge la funzione di veicolo. Questa caratteristica fa sí che il linguaggio amministrativo possa risultare oscuro, non solo ai cittadini, ma anche agli stessi funzionari di un'amministrazione diversa da quella che ha prodotto il documento." A complicare le cose vi è la stretta interazione tra linguaggio amministrativo e linguaggio legislativo: la burocrazia stessa infatti produce norme (decreti legge, decreti legislativi, regolamenti delegificanti ecc.), partecipa all'elaborazione di leggi tramite la redazione dei disegni di legge governativi e svolge inoltre un ruolo di mediazione nei confronti delle leggi, 'traducendole' in atti amministrativi e 'spiegandole' alle stesse amministrazioni (con circolari) e agli utenti (con avvisi o istruzioni), senza che ciò implichi però una maggiore chiarezza.

Linguaggio di mediazione o sottoprodotto della lingua legislativa, come lo considerano alcuni, la lingua della Pubblica Amministrazione sembra infatti riprodurre il linguaggio giuridico complicandolo ulteriormente; di qui l'esigenza, nel Codice di Stile, di fornire dei criteri per la riscrittura dei testi amministrativi già esistenti, oltre che per la redazione di nuovi testi.

Tali criteri, illustrati da alcuni esempi di riscrittura, investono principalmente tre piani: il piano della struttura logica (si consiglia ad es. di seguire un piano di stesura del testo), il piano del contenuto (per il quale si raccomanda di segnalare chiaramente le informazioni principali e quelle di supporto con strumenti linguistici ma anche grafico-tipografici) e il piano della forma linguistica (aspetti lessicali, sintattici e stilistici per i quali si elencano 26 specifiche raccomandazioni, oltre a quelle riguardanti un uso non sessista e non discriminatorio della lingua).

L'opera di semplificazione testuale così suggerita, tuttavia, è soggetta a limiti e vincoli di cui nello stesso Codice si fa esplicita menzione: se è vero, come scrive Tullio De Mauro, che "un testo non è chiaro in assoluto o per sé. È chiaro in rapporto anzitutto a certi destinatari (chi legge, chi ascolta) e a una certa situazione di ricezione; in secondo luogo è chiaro in rapporto ai suoi contenuti, a ciò che l'autore ha deciso di comunicare", la semplificazione va intesa come un processo che si realizza a vari livelli, a seconda dei destinatari di volta in volta interessati (funzionari delle pubbliche amministrazioni, 'intermediari' come avvocati, commercialisti, notai, sindacati, e infine i cittadini e le cittadine, sia come gruppi che come singoli individui).

Tale distinzione implica da un lato che lo sforzo della semplificazione parta dalla redazione stessa di leggi e decreti, in un quadro di miglioramento complessivo dell'efficacia comunicativa all'interno e all'esterno delle pubbliche amministrazioni; dall'altro, implica una maggiore considerazione, a seconda del tipo di testo (legge, decreto, circolare, modulistica, avvisi al pubblico, lettera di notifica di provvimenti, ecc.) e del contenuto da trasmettere, del destinatario a cui si rivolge il testo stesso.

La distanza tra lingua comune e linguaggio amministrativo, che ci si propone di eliminare con il Codice di Stile, è un'esperienza vissuta probabilmente da ogni cittadino italiano; per avere un'idea di quanto possono essere lontani i due tipi di comunicazione in lingua tedesca basterà invece leggere l'incipit di Rotkäppchen, riscritto in "amtliches Sprachgut" e riportato nell'introduzione ad un opuscolo dal titolo "Bürgernahe Sprache" (1979) rivolto ai redattori di testi amministrativi della città di Brema: "Im Kinderanfall unserer Stadtgemeinde ist eine hierorts wohnhafte, noch unbeschulte Minderjährige aktenkundig, welche durch ihre unübliche Kopfbekleidung gewohnheitsrechtlich Rotkäppchen genannt zu werden pflegt".

In che modo il funzionario tedesco può evitare un simile stile di scrittura, incomprensibile ai più? In Bürgernahe Verwaltungssprache, Empfehlungen zu Inhalt und Darstellung (a cura del Bundesverwaltungsamt, redatto nel 1984 e costantemente aggiornato), si dice a chiare lettere: "was geschrieben wird, soll klar, erschöpfend, aber so kurz wie möglich ausgedrückt werden", formulando così i tre requisiti che devono essere soddisfatti dai testi della pubblica amministrazione e che si traducono, nella stesura concreta, in un processo a tre fasi per il raggiungimento degli obiettivi di precisione, comprensibilità ed efficienza (figura 2).

Come nel Codice di Stile, anche nelle raccomandazioni tedesche si distingue tra contenuto e forma, alla quale viene dedicata peraltro estrema attenzione (si raccomanda una strutturazione grafica armonica e unitaria, precisando persino corpo e tipo di carattere da usare per una buona leggibilità). Tra le caratteristiche rilevanti a livello contenutistico, invece, si indicano la semplicità (utilizzare il linguaggio specialistico solo se necessario, attenuare il carattere impersonale del linguaggio amministrativo usando dove possibile i pronomi personali e la forma di cortesia, ecc.), l'ordine (prima concepire il testo, poi formularlo; disporre le informazioni in base alla loro importanza), la brevità ("kurz und bündig aber nicht barsch und schroff") e l'attenzione verso il cittadino (indicare i motivi del provvedimento e stimolare la collaborazione evitando però ammiccamenti di tipo pubblicitario, individualizzare il testo con la menzione del nome del destinatario e non solo della sua funzione ecc.).

Proprio pensando al cittadino, che rappresenta il fulcro attorno al quale ruota la questione della comprensibilità, si sottolinea l'importanza di spiegare norme di difficile comprensione; tuttavia si riconosce la problematicità della 'traduzione' di un testo specialistico in un testo della lingua comune, individuando in tal modo il nocciolo del problema: "Gut gemeinte, aber vergröbernde Umschreibungen dürfen den Bürger nicht irreführen [...] Problematisch ist es [...] - obwohl oft empfohlen -, Fachtexte in die Allgemeinsprache zu "übersetzen" oder mit anderen Wörtern zu umschreiben. Hier ist große Vorsicht und besondere Sorgfalt geboten. Der Sinngehalt eines komplexen Fachtextes mit seinen feinen Abstufungen und Systembezügen ist so empfindlich, daß er durch jede «Vereinfachung» verändert, ja verfälscht werden kann."

Chi legge la legge? Alcune considerazioni conclusive

Le raccomandazioni tedesche sopraccitate, come si è visto nel corso del presente intervento, non rimangono affatto isolate nel contesto della discussione sul linguaggio giuridico e amminstrativo: giuristi e linguisti, studiosi e amministratori sono concordi nel legittimare l'esistenza del linguaggio giuridico in quanto linguaggio specialistico, funzionale alla comunicazione tra esperti e all'espressione di una complessità concettuale che un'operazione di semplificazione linguistica tout court grossolanamente appiattirebbe.

Non avrebbe dunque senso cercare di trasformare il linguaggio giuridico in lingua comune, ma ha certo senso cercare di ridurre la complessità nel momento in cui diventa inutile complicazione, ostacolando la leggibilità e la comprensione del testo normativo anche da parte degli stessi specialisti per i quali era stato in primo luogo pensato; ciò a cui si aspira è un'operazione di miglioramento generale nella redazione dei testi normativi che sia per così dire 'sostenibile' e basata su criteri unitari, e che possa avere delle ricadute positive (anziché negative, come era successo finora) sul linguaggio amministrativo, del quale ci si serve maggiormente per rivolgersi al 'comune' cittadino.

Una categoria utile, quest'ultima, ma che va senz'altro specificata: la comunicazione della pubblica amministrazione, infatti, è rivolta sia al suo interno che al suo esterno, ed è per questo che l'operazione di pianificazione testuale va misurata in relazione al tipo di testo e al tipo di destinatario a cui ci si rivolge. In in altre parole, la funzione di 'filtro' che viene attribuita al linguaggio amministrativo va perseguita in maniera flessibile e differenziata: è doveroso quindi garantire chiarezza per tutti ma è anche corretto ipotizzare un diverso grado di 'collaborazione' da parte di diversi tipi di lettore (con diverse conoscenze e competenze, con precise esigenze), perché solo in tal modo sarà possibile garantire una comunicazione efficiente e quindi efficace, che sia davvero a misura di cittadini reali.

Dott. Daniela Veronesi, ricercatrice dell’Area scientifica "Lingua e diritto"

Abstract :
Von der Eindeutigkeit des Rechts und der Zweideutigkeit der Sprache

Die Rechtslinguistik zählt zu den jüngeren Sprachwissenschaften, läßt sich aber nur schwer in eine Disziplin einordnen: sie ist vielmehr im Bereich zwischen Sprache und Recht anzusiedeln. Dies führt auch dazu, daß die juristische Fachsprache oft schwer verständlich und dem Laien nicht immer zugänglich ist. Vor diesem Hintergrund werden in diesem Beitrag Bemühungen im deutschen und italienischen Sprachraum analysiert, die darauf abzielen, Rechtstexte verständlicher und klarer zu gestalten. Aber auch die Wissenschaft stößt auf der Suche nach einem einheitlichen Regelwerk zum leichteren Verständnis von hochspezialisierten juristischen Fachtexten immer wieder auf die Grenzen der sprachlichen Vereinfachung, die je nach Art, Inhalt und Zielgruppe des Textes unterschiedlich ausfallen muß.


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