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Il Paese Basco tra tutela minoritaria ed autonomia territoriale

Spunti per una riflessione in materia di diritti linguistici
di Francesco Palermo

Der zunehmende Finanzdruck, gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungs- und Entwicklungsprozesse und nicht zuletzt der wachsende Standortwettbewerb zwischen verschiedenen Regionen Europas fordern auch von der öffentlichen Verwaltung Anpassung und Reformen. In Südtirol wurden, erst mit dem Landesgesetz 10/92, dann mit der neuen Personalordnung und neuerdings mit der Einführung der leistungsorientierten Entlohnung schon klare Zeichen gesetzt. Trotzdem sind noch weitere Schritte notwendig, vor allem, wenn auch im Landeshaushalt die Zeit der vollen Kassen vorbei sein sollte.

Der Fachbereich Management und Unternehmenskultur der Europäischen Akademie will diesbezüglich wichtige Impulse setzen, die im Projekt Verwaltungsakademie und den bereits angelaufenen Kursen für öffentliche Bedienstete ihren ersten Ausdruck finden. Durch weitere Ausbildungsmaßnahmen, und in Zukunft verstärkt auch durch eine gezielte Forschungstätigkeit auf dem Gebiet des öffentlichen Managements, will dieser Fachbereich neue Ansätze in Südtirol bekannt machen und damit seinen Beitrag zu mehr Effektivität und Effizienz in der öffentlichen Verwaltung leisten.

Lo sviluppo storico

Il Paese basco non è mai stato un'entità politica sovrana nel corso della sua storia, ma ha sempre fatto parte, spesso con non trascurabili gradi di autonomia, di Stati nazionali differenti. Si può dunque affermare che lo status attuale di cui gode almeno la Comunità autonoma basca rappresenta il massimo grado di autonomia mai raggiunto nella storia dal territorio di diffusione dell'euskera.

In questo secolo va segnalato in particolare il regime di co-ufficialità della lingua spagnola e dell'euskera stabilito, nel quadro della Costituzione della seconda Repubblica (1931), dallo statuto basco del 1936, che già qualificava l'euskera quale lingua nazionale del Paese basco. Durante il regime dittatoriale di Franco continuò fortemente la spagnolizzazione dei territori baschi spagnoli, e la lingua basca, pur se non sempre proibita (come dimostra la continuità delle scuole in lingua basca, le ikastolas), non godeva comunque di alcun grado di ufficialità, ed era bandita dalla pubblica amministrazione nel senso più ampio.

Nel periodo costituente seguito alla morte di Franco, il parlamento dell'attuale Comunità autonoma decise di accettare il mantenimento della sovranità dello Stato spagnolo, ma adottò, nel quadro delle ampie possibilità di sviluppo autonomistico e di autonomia linguistico-culturale concesse dalla Costituzione del 1978(1), uno Statuto di autonomia (1979) (2) che riservava alla Comunià il massimo grado di competenze possibili.

Le basi normative

Sotto il profilo linguistico, lo Statuto stabilisce in via generale (art. 6 c. 1) che "l'euskera, lingua propria del popolo basco, ha, al pari del castigliano, carattere di lingua ufficiale nel Paese basco, e tutti i suoi abitanti hanno il diritto di conoscere ed impiegare entrambe le lingue". Questa disposizione riconosce dunque alla lingua basca un doppio carattere, qualificandola sotto il profilo socio-politico quale elemento essenziale del patrimonio culturale del popolo basco ("lingua propria del popolo basco") e sotto il profilo più strettamente giuridico quale lingua co-ufficiale, unitamente al castigliano, della Comunità autonoma del Paese basco (3)

In altre disposizioni lo stesso Statuto regolamenta alcuni aspetti della tutela linguistica, in particolare le relazioni culturali con Stati stranieri e altre Comunià autonome per la tutela e la promozione della lingua (art. 6 c. 5) e l'ingresso dell'euskera nell'amministrazione della giustizia (art. 35).

Tuttavia la normativa di dettaglio sull'impiego della lingua basca nella pubblica amministrazione, nella giustizia, nell'istruzione e nei mass media si ritrova concentrata prevalentemente in una disposizione attuativa dello statuto stesso, la legge fondamentale per la disciplina dell'uso dell'euskera del 1982 (4), oltre ad una serie di altre norme relative a singoli settori assoggettati al regime di tutela linguistica. La legge del 1982 riconosce in particolare (art. 5 c. 2) a tutti i cittadini del Paese basco i "diritti linguistici fondamentali" a comunicare oralmente o per iscritto in euskera o in castigliano con la pubblica amministrazione e con qualunque organo o ente situato nel territorio della Comunità, a ricevere l'istruzione di ogni ordine e grado in entrambe le lingue ufficiali, a ricevere periodici, trasmissioni radio-televisive ed altre fonti di informazione in euskera, ad impiegare il basco nelle relazioni professionali, politiche e sindacali e ad utilizzare il basco in qualunque tipo di riunione (nel senso, secondo la terminologia costituzionalistica italiana, delle formazioni sociali in cui l'individuo svolge la propria personalità).

Per ragioni di brevità e di chiarezza appare opportuno soffermarsi su alcuni dei principali ambiti di applicazione della normativa di tutela della lingua basca (pubblica amministrazione, istruzione, mezzi di comunicazione e giustizia), al fine di trarne alcuni spunti di riflessione anche in riferimento ad altre situazioni, non ultima quella della Provincia di Bolzano. Non è invece possibile in questa sede sviluppare adeguatamente alcune possibili critiche dell'impianto normativo ora accennato, in particolare per ciò che attiene all'ultimo dei "diritti linguistici fondamentali", che rischia di esulare dall'ambito di azione del potere pubblico per sconfinare nella sfera dell'attività privata, nella quale deve certo essere garantita la libertà di lingua ma non può facilmente essere imposta una disciplina linguistica, in virtù della prevalenza da riconoscersi alla libertà di determinazione individuale.

La pubblica amministrazione

Diritti linguistici dei cittadini e obblighi del personale amministrativo

Nei riguardi della pubblica amministrazione a tutti i cittadini è riconosciuto, nell'ambito della Comunità autonoma, il diritto di impiegare sia il basco che il castigliano e di vedersi rispondere nella lingua prescelta (art. 6 c. 1). Particolarmente interessanti risultano a tal fine le disposizioni che il medesimo articolo adotta al fine di disciplinare l'uso della lingua nei confronti di una pluralità di soggetti, stabilendo che in tal caso la lingua sarà quella determinata di comune accordo dagli interessati. Una successiva disposizione, che prevedeva che, in caso di mancato accordo, la lingua sarebbe stata quella scelta dalla persona che avesse iniziato o determinato il procedimento, salvo comunque il diritto delle altre parti ad essere informati nella lingua prescelta, è stata dichiarata incostituzionale dal Tribunale costituzionale spagnolo nel 1986, che l'ha ritenuta lesiva del principio di uguaglianza delle lingue sancito dallo stesso statuto di autonomia nonché del principio di co-ufficialità previsto dall'art. 3 della Costituzione spagnola (5). La pubblica amministrazione è comunque tenuta a redigere in forma bilingue ogni disposizione normativa ed ogni atto ufficiale. Il testo originario dell'art. 8 c. 3 faceva tuttavia salvo il diritto delle amministrazioni comunali di fare uso esclusivo dell'euskera quando ciò fosse richiesto dalle condizioni sociolinguistiche della zona e ciò non recasse pregiudizio ai diritti dei cittadini, ma il Tribunale costituzionale spagnolo ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione(6). Per ciò che attiene al pubblico impiego, le diverse pubbliche amministrazioni della Comunià determinano, principalmente attraverso piani quinquennali, i posti della pianta organica per i quali si prevede obbligatoriamente la conoscenza di entrambe le lingue. Per la copertura degli altri posti in organico il bilinguismo è comunque considerato un fattore di merito (art. 14 legge 10/1982). Al fine di ottenere una progressiva diffusione del basco all'interno della pubblica amministrazione, i posti in organico sono soggetti ad una valutazione del grado di conoscenza della lingua in riferimento a detti posti, prevedendosi quattro differenti livelli (perfiles lingüisticos) a seconda dei compiti da svolgere. Per alcuni la conoscenza del basco è prescritta obbligatoriamente (art. 14 c. 2). A questo proposito non può mancarsi di porre in rilievo due problemi che emergono con riferimento alla ricordata disposizione. Innanzitutto va ricordato che la quantità dei posti soggetti all'obbligo del bilinguismo (perfil lingüistico obligatorio) è determinata sulla base di mere indagini sociolinguistiche e non su un dato certo, il che legittima qualche dubbio sull'eccessiva discrezionalità politica lasciata in capo al Governo basco nella valutazione dei dati; tale discrezionalità può in linea teorica comportare squilibri sia in favore sia in danno della effettiva quantità dei bascofoni, a seconda della maggioranza politica che si trova al governo della Regione. Si ricordi che attualmente la percentuale di chi conosce il basco, pur in rapido aumento negli ultimi anni, non raggiunge il 30% della popolazione complessiva. In secondo luogo si pone il problema delle modalità di applicazione di questa disciplina, non determinandosi nella norma la situazione di coloro i quali, occupando un posto in seguito assoggettato all'obbligo del bilinguismo, non riescano a comprovare nei tempi richiesti le proprie competenze linguistiche(7). Nella prassi, tuttavia, proprio a causa dell'incertezza determinata tra l'altro dal dato sociolinguistico sull'effettiva diffusione della lingua basca, non è ancora chiaro se tali pubblici dipendenti debbano essere assegnati ad altro incarico, se possano disporre di un supplemento di tempo per l'apprendimento della seconda lingua o se non siano passibili di alcuna sanzione.

Brevi accenni a due questioni di particolare interesse: gli enti pubblici per la lingua basca e la toponomastica

La normativa esaminata prevede l'istituzione da parte della Comunità autonoma di numerosi istituti con finalità di carattere linguistico. A parte le importanti competenze dell'Accademia reale della lingua basca (organismo ad hoc per tutte le questioni linguistiche dell'euskera, ma esistente ben prima della creazione del presente sistema di politica linguistica) e della segreteria della politica linguistica (ufficio del Governo basco con funzione di impulso e coordinazione dell'intera politica linguistica), vanno in particolare citati due organismi di un certo interesse, l'Istituto basco per la pubblica amministrazione (IVAP) e l'istituto per l'insegnamento del basco e l'alfabetizzazione degli adulti (HABE). Il primo ha funzioni di coordinazione delle attività di baschizzazione dell'amministrazione e soprattutto di studio delle problematiche giuridiche legate alla politica linguistica ed al sistema amministrativo nel Paese basco. Il secondo garantisce l'insegnamento della lingua basca agli adulti, ed in particolar modo ai funzionari dell'amminstrazione che desiderano o devono apprendere il basco, per i quali è anche prevista la possibilità di permessi (anche lunghi) retribuiti per dedicarsi a tempo pieno all'apprendimento della lingua. Un ultimo dato che appare interessante ricordare riguarda la competenza, attribuita dalla legge sull'uso della lingua basca (art. 10), agli esecutivi di tutti gli enti territoriali (Comunità autonoma, organi forali, municipi) al fine di determinare la dizione ufficiale dei toponimi di loro spettanza (territori, municipi, frazioni, località, monti, fiumi, strade urbane). In questa attività gli enti territoriali possono avvalersi della consulenza (non vincolante) dell'Accademia reale della lingua basca, la quale ha altresì funzione consultiva per il Governo basco qualora questo debba dirimere conflitti sul punto tra gli enti locali. Nonostante la prescrizione legislativa imponga il rispetto dell'origine (basca, romanza o castigliana) del toponimo e nonostante l'elevato livello di approfondimento e ricerca fornito dall'Accademia, si tratta di una disposizione che consente la produzione di risultati differenti, dandosi in realtà il caso del monolinguismo castigliano (ad es. Bilbao), quello del monolinguismo basco (nella maggioranza dei centri minori) e quello della doppia denominazione, che a sua volta può presentare prima la denominazione spagnola e poi quella basca (ad es. Vitoria-Gasteiz) o viceversa (ad es. Donostia-San Sebastian). La norma in esame prevede invece un obbligo di bilinguismo per le indicazioni stradali.

L'istruzione

L'art. 15 della legge fondamentale sull'uso della lingua basca riconosce a tutti gli alunni il diritto a ricevere l'insegnamento sia in euskera che in spagnolo a tutti i livelli di istruzione (c. 1), indicando inoltre la progressiva diffusione del bilinguismo nel sistema educativo come un obiettivo da conseguire (c. 2). A tal fine si dispone infatti che in tutti i gradi di istruzione, escluso quello universitario, sia obbligatoriamente insegnata l'altra lingua ufficiale non scelta dall'alunno o dai genitori come lingua di insegnamento (art. 16).

Le norme di dettaglio hanno dato vita ad un sistema scolastico pubblico misto, basato su tre modelli: il cd. modello  , in cui tutte le materie sono insegnate in castigliano, tranne il basco, che è comunque materia obbligatoria (tre o quattro ore settimanali a seconda del tipo di scuola); il cd. modello  , in cui si attua una 'immersione linguistica', giacché alcune materie sono insegnate in una lingua, altre nell'altra (fermo restando l'insegnamento anche di entrambe le lingue come materia a sé); il cd. modello  , che si configura come lo speculare opposto dell' , e nel quale il basco è pertanto la lingua di insegnamento e la lingua e letteratura spagnola rimangono comunque materia obbligatoria (come 'seconda lingua', mentre eventuali altre lingue sono insegnate in basco). Accanto al sistema pubblico vi sono da ormai 80 anni le ikastolas, le scuole basche (di natura sia pubblica che privata), che in base ad una contestata legge del 1988 sono destinate in prospettiva a confluire interamente nel sistema educativo pubblico. Il personale docente di lingua basca o in lingua basca deve essere in possesso, oltre al titolo di studio richiesto, del certificato di conoscenza del basco (EGA) o di un titolo equivalente.

Per ciò che concerne l'Università del Paese basco, lo statuto della stessa prevede una sezione appositamente dedicata ai diritti linguistici, in cui si prevede tra l'altro la presenza di un vicerettore per l'euskera (col compito di stimolare e coordinare le attvità volte allo sviluppo della diffusione del basco nell'università), di una commissione per l'euskera (organo consultivo per le misure atte a conseguire un effettivo bilinguismo nell'università) e di un ufficio tecnico per l'euskera con funzioni di garanzia del corretto uso della lingua basca, di traduzione dei document ufficiali e di consulenza agli organi universitari nelle questioni linguistiche.

Abstract :
I mezzi di comunicazione

Nel quadro tracciato dalla Costituzione spagnola (art. 20 c. 3), lo statuto di autonomia del Paese basco stabilisce (art. 19 c. 3) che la Comunità autonoma "potrà regolare, creare e mantenere una propria televisione, radio e stampa e, in genere, ogni mezzo di comunicazione per il compimento dei suoi fini". In attuazione di questo principio la legge fondamentale sull'uso dell'euskera ha dedicato un intero capitolo ai mass media; in esso si riconosce il diritto di tutti i cittadini della Comunità a ricevere informazioni sia in basco che in castigliano (art. 22 c. 1) e si impegna il Governo ad adoperarsi al fine di conseguire una progressiva equiparazione delle due lingue nei mezzi di comunicazione.
Non può mancarsi di notare con interesse la presenza di due diversi diritti che la normativa relativa all'impiego della lingua nei mass media costituisce in capo ai cittadini: da un lato un diritto "a ricevere in euskera pubblicazioni e programmazioni radiotelevisive e di altri mezzi di informazione" (art. 5 c. 2c l. 10/1982), diritto che presuppone comunque un aspetto attivo da parte dell'interessato alla ricerca delle pubblicazioni e delle programmazioni, dall'altro un ben più vasto e complesso diritto "ad essere informato sia in euskera che in castigliano" (art. 22 c. 1 l. 10/1982), il che presuppone un'attività informativa da parte dei pubblici poteri mirata espressamente al raggiungimento del cittadino non necessariamente 'attivo' nella ricerca delle informazioni.
Più concretamente, la legge fa carico al Governo basco di promuovere l'impiego preferenziale dell'euskera nei mezzi di comunicazione della Comunità autonoma (art. 23) e l'uso della lingua negli organismi radiotelevisivi (art. 24) nonché di incentivare e proteggere l'utilizzo della lingua basca nella radiodiffusione, nella stampa, nelle pubblicazioni, nel cinema, nei mezzi di riproduzione di suono ed immagini, nel teatro e nello spettacolo in genere.
In particolare, sulla base di questa normativa di principio, il Parlamento basco ha istituito per legge l'ente pubblico radio-televisivo basco. Sul versante televisivo l'ente basco dispone di due canali, uno in euskera, l'altro in spagnolo, mentre sul versante radiofonico esistono un canale in euskera, uno (prevalentemente) in castigliano, ed uno bilingue, oltre ad un canale musicale. Per ciò che riguarda le (poche) radio private a diffusione municipale, la normativa sull'emittenza prevede un obbligo di programmazione in euskera non inferiore a quote determinate per la concessione delle frequenze.

Il settore giustizia

Com'è facile comprendere, il settore della giustizia è uno degli ambiti di più difficile e complessa attuazione del principio della co-ufficialità linguistica. Per questo le disposizioni legislative sul punto sono nel complesso più 'prudenti' rispetto ad altre nella disciplina dell'uso e dell'incentivazione della lingua minoritaria. Ai sensi dell'art. 9 della legge fondamentale sull'uso della lingua basca "nel rapporto con l'amministrazione della giustizia ogni cittadino potrà impiegare la lingua ufficiale di sua scelta, senza che gli possa essere richiesta traduzione alcuna". Inoltre "gli scritti ed i documenti redatti in euskera, nonché i provvedimenti giurisdizionali, saranno completamente validi ed efficaci" (8). La norma in esame fa infine carico al Governo basco di promuovere, in accordo con l'amministrazione della giustizia, l'uso del basco all'interno della stessa.

A questa disposizione va aggiunto quanto stabilito dalla legge organica (statale) del potere giudiziario, secondo la quale i magistrati ed i funzionari possono usare, oltre al castigliano, anche la lingua ufficiale propria della Comunità autonoma se nessuna delle parti vi si oppone lamentando la sua mancata conoscenza e dunque l'inattuazione del diritto di difesa, prevedendo altresì che negli atti orali è comunque possibile l'impiego della lingua prescelta dal soggetto che interviene (parti e loro procuratori, testi, periti, ecc.), salvo il possibile ricorso ad un interprete. All'amministrazione della giustizia delle Comunità bilingui la legge statale affida inoltre l'obbligo di tradurre in castigliano gli atti eventualmente prodotti nell'altra lingua della Comunità qualora questi abbiano effetto anche al di fuori della giurisdizione degli organi giudiziari operanti nella Comunità autonoma.

Per ciò che attiene alla copertura dei posti in organico per magistrati e funzionari amministrativi nel settore giustizia nelle Comunità autonome bilingui la legge statale prevede che la conoscenza della lingua propria del territorio costituisce titolo preferenziale nei concorsi, ma nei fatti solo recentemente si inizia a diffondere la presenza di magistrati e funzionari bilingui.

Conclusioni

In conclusione del presente breve excursus su alcuni limitati punti della tutela linguistica nel Paese basco, appare opportuno, più che cercare di fornire delle superficiali risposte a vicende assai complesse, sollevare alcune questioni al fine di stimolare una riflessione sui diritti linguistici e l'autonomia territoriale riconosciuti nel Paese basco.

Il primo aspetto sul quale appare opportuno riflettere è l'insieme della politica linguistica attivata in quella Comunità, che sembra procedere decisa verso risultati di sicura efficacia nella direzione della tutela e soprattutto dell'incentivazione della lingua minoritaria, tanto che il basco, pur essendo una lingua minoritaria poco diffusa nel panorama spagnolo ed internazionale, risulta essere uno degli idiomi più tutelati in assoluto. Se è vero che ciò che distingue una lingua dall'altra, sotto il profilo dello status giuridico, è l'appoggio statale (9), allora non si può negare che il basco sia una lingua di primo piano sotto l'aspetto della promozione volutane dai pubblici poteri. Nel quadro di un sistema costituzionale assai aperto verso la tutela delle specificià linguistiche (quello spagnolo), l'ordinamento regionale basco presenta caratteri di promozione linguistica assolutamente peculiari e difficilmente riscontrabili in altre esperienze giuridiche.

Naturalmente, come spesso accade, chi molto fa qualcosa sbaglia, e non mancano aspetti critici nell'impianto tutelatorio della lingua e dei diritti ad essa connessi. Innanzitutto si pone la questione, peraltro facilmente superabile, dei grandi costi del sistema: a questo proposito non può mancarsi di notare che il bilinguismo necessariamente comporta maggiori spese, ma quando è possibile farvi fronte (come nel caso basco) non si può che salutare positivamente il dato. Quanto all'obiezione relativa all'opportunità di dedicare tante risorse alle politiche linguistiche in presenza, ad esempio, di una disoccupazione abbstanza elevata, si tratta di scelte politiche e come tali giuridicamente non immediatamente rilevanti, anche se certamente il sistema di tutela linguistica non manca di fornire occasioni di lavoro.

Più interessanti sotto il profilo giuridico appaiono altre questioni, tra le quali sia consentito ricordare la standardizzazione della lingua e il (solito) rapporto tra dimensione individuale e collettiva dei diritti minoritari in genere e linguistici in particolare. Nel primo caso va ricordato che l'intera politica linguistica si basa solo ed unicamente sulla promozione della lingua basca standard, una lingua in origine non parlata da alcuno ma 'artificialmente' costruita sulla base delle diverse varianti dialettali dell'euskera. Tralasciando le questioni relative all'effettività dell'imposizione della lingua standard (non è difficile ad es. vedere la stessa parola, anche la più diffusa, scritta in maniera diversa (10)) non può mancarsi di sollevare due contrapposte questioni: se da un lato è infatti innegabile che una lingua unificata e dotata di regole certe è assai più facile da promuovere e diffondere rispetto ad un insieme di varianti dialettali, dall'altro appare legittima la domanda relativa alla rispondenza allo scopo, giacché si va ad imporre una lingua in realà artificiale e pertanto non totalmente rispondente alle tradizioni culturali che si vogliono così tutelare. Come la questione testé esposta, anche il tema del rapporto tra dimensione individuale e collettiva nei diritti minoritari (in questo caso linguistici) non è passibile di soluzioni univoche. Poiché la dottrina e la giurisprundenza costituzionale di diversi ordinamenti insegnano che la questione va risolta in base al principio di proporzionalità (e dunque caso per caso), anche qui sia consentito fornire uno spunto di riflessione e non certo una soluzione al problema. Specie guardando a quanto avvenuto in altri ordinamenti in cui si sono posti problemi analoghi (non ultimo il caso della Provincia di Bolzano dopo il 1976), sembra infatti opportuno chiedersi se determinate manifestazioni della tutela e promozione della lingua basca (si pensi ad es. alla cd. 'baschizzazione' della pubblica amministrazione), assolutamente condivisibili nel fine, non siano troppo veloci nei modi, sí da rischiare di compromettere la proporzionalità tra lo scopo della normativa (la tutela linguistica) e la tutela dei diritti individuali (diritto al lavoro e tutela della certezza del diritto, che nella sua dimensione individuale si manifesta nella pretesa a non veder mutare le condizioni per l'accesso ad un posto di lavoro dopo che questo è già stato ricoperto).

Resta un ultimo elemento di riflessione, forse il più interessante in prospettiva generale. Si è detto come ancora assolutamente minoritario sia nel Paese basco il numero dei bascofoni, ma il consenso alla politica (in primo luogo linguistica) del Governo regionale è assolutamente maggioritario. Ciò significa pertanto che moltissimi non bascofoni votano per partiti 'nazionalisti' (in italiano diremmo 'autonomisti'), il che da un lato dimostra che la tutela del basco si configura come tutela linguistica e non etnico-nazionale. In secondo luogo viene da chiedersi se non vi siano altri elementi giustificativi di tale consenso, in particolare la politica autonomistica più di quella linguistica, un forte autogoverno regionale, dotato di vastissime competenze che, anche a prescindere dal dato linguistico, riesce forse a venire incontro alle esigenze quotidiane del cittadino, parli questi o meno l'euskera.

Dott. Francesco Palermo, ricercatore dell'area scienfica "Minoranze ed autonomie regionali" ·

Abstract :
Minderheitenschutz im Baskenland

In diesem Beitrag wird das System des Minderheitenschutzes im Baskenland im Rahmen des spanischen Verfassungssystems analysiert. Die Situation im Baskenland gibt interessante Denkanstöße in bezug auf den Schutz einer Sprachminderheit in den wichtigsten Bereichen: von der öffentlichen Verwaltung bis hin zur Bildung und zu den Massenmedien. Im Beitrag wird insbesondere auf das Verhältnis zwischen individueller und kollektiver Dimension der Bestimmungen zum Minderheitenschutz eingegangen. Für Südtirol bietet das Studium des relativ gut entwickelten baskischen Autonomiesystems sicherlich interessante Anregungen und Aufschlüsse darüber, wie mit einer ähnlichen Situation in einer anderen Realität umgegangen wird.

Notes

(1) Si ricordi che un regime di co-ufficialià linguistica è previsto non solo nel Paese Basco, ma anche in Catalogna (art. 3 statuto), in Galizia (art. 5 statuto), nella Comunità Valenziana (art. 7 statuto),nelle isole Baleari (art. 3 statuto) ed in Navarra (limitatamente alle zone bascofone della Comunità, art.9 statuto).
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(2) Legge organica 3/1979 (18 dicembre), recante lo Statuto di autonomia del Paese basco.
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(3) Cfr. ampiamente E. Cobreros Mendazona, Eleuskara en el Estatuto vasco, IVAP, Oñati 1989.
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(4) Ley 10/1982 (24 novembre) basica denormalizaciòn del uso del Euskera (in: BOPV 16 dicembre 1982).
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(5)Sentenza del Tribunale costituzionale (STC) 82/1986 (26 giugno), punto 9. dell'argomentazione in diritto.
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(6) STC 82/1986 (26 giugno), punto 10. dell'argomentazione in diritto.
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(7) Cfr. J.M. Castells Arteche, La posible remociòn del puesto de trabajo por razones lingüísticas: condiciones y requisitos, in: RVAP 44 (1996), pagg. 285 ss.
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(8)La costituzionalià di questa disposizione,contestata dallo Stato centrale, fu confermata dal Tribunale costituzionale nella ricordata sentenza del 1986 (supra, n.5).
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(9)Così espressamente I. Peeters, Le droit à la langue comme droit collectiv, in: Plural Societies 1/1986, pag. 41.
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(10)A titolo di esempio sia consentito riportare due casi concretamente osservati: il primo relativo alla parola no, che si trova scritta in due diverse varianti (es ed ez), il secondo addirittura al nome stesso della lingua, chiamata a volte euskera, altre euskara.
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