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Il diritto all'uso della lingua minoritaria nel processo Academia Nr: 18 (März - Juni / marzo - giugno 1999)di Francesco Palermo La disciplina sull'uso della lingua minoritaria nei confronti della pubblica amministrazione e dell'autorità giudiziaria in provincia di Bolzano ha una storia breve ma assai complessa. Fin dalla sua entrata in vigore nel 1993, diverse sue disposizioni sono state sottoposte al vaglio della Corte costituzionale ed ora anche della Corte di giustizia delle comunità europee. (v. su questo punto i contributi a pag. 1 e 7)
La legittimazione costituzionale del d.P.R. 574/1998 va fatta risalire agli articoli 6, 3 c. 2, 24 e 97 della Costituzione. Si tratta dei principi costituzionali in base ai quali la Repubblica «tutela con apposite norme le minoranze linguistiche» (art. 6), si impegna a garantire l'uguaglianza tra i cittadini in presenza di condizioni diseguali (art. 3 c. 2), garantisce i diritti di difesa (art. 24) ed assicura l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione (art. 97). A successiva specificazione di questi principi, lo statuto di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige del 1972 prevede nella regione la parificazione della lingua tedesca a quella italiana (art. 99) e la facoltà dei «cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano» di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con la pubblica amministrazione (art. 100). La concreta norma di attuazione delle disposizioni statutarie è stata emanata soltanto nel 1988, ben 16 anni dopo l'entrata in vigore dello statuto. Ad ulteriore dimostrazione della complessità e della delicatezza anche politica della materia, per problemi di registrazione prima e di adeguamento degli uffici poi sono dovuti trascorrere altri 5 anni fino alla definitiva entrata in vigore della norma (maggio 1993). Da quel momento si sono avute ben 5 articolate pronunce della Corte costituzionale su parti della norma ed innumerevoli provvedimenti della magistratura ordinaria ed amministrativa, specie locale, aventi ad oggetto l'interpretazione da fornire agli aspetti più delicati, che hanno dato luogo ad una prassi della cui conformità ai principi costituzionali appare in alcuni casi possibile dubitare.
I criteri ispiratori Il d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574 delinea dunque un sistema assai complesso. In questa sede è possibile solamente accennare ai principi ispiratori della normativa e richiamare brevemente le pronunce della Corte costituzionale finora intervenute sul punto. Non essendosi finora registrate decisioni della Corte in riferimento all'uso della lingua nei confronti della pubblica amministrazione, conviene soffermarsi soltanto sui rapporti con l'autorità giudiziaria. Riguardo al processo civile ed amministrativo, l'intera disciplina dell'uso della lingua è contenuta in due brevi disposizioni (una delle quali, l'art. 21, dedicata tra l'altro al particolare caso in cui parte attrice sia la pubblica amministrazione), anche se in esse si riscontrano i due principi fondamentali che informano l'intera normativa: la possibilità delle parti di determinare o influenzare la lingua del processo, in base al principio della libertà nella scelta della lingua da impiegare, e l'esplicita garanzia per le parti di non essere in alcun modo chiamate a partecipare alle spese di traduzione. Ogni parte del processo può scegliere la lingua per la redazione dei rispettivi atti processuali, non potendo però più cambiarla per l'intero grado del giudizio. Il processo sarà monolingue nel caso in cui l'atto di citazione e la comparsa di risposta siano redatti nella stessa lingua, mentre in caso contrario sarà bilingue, salvo rinuncia di una delle parti alla lingua prescelta. I testimoni depongono nella loro madrelingua, mentre tale possibilità è prevista per i consulenti tecnici soltanto nel caso in cui il processo sia bilingue. Il criterio dell'appartenenza al gruppo linguistico rileva in un solo caso, quello in cui parte attrice sia la pubblica amministrazione, la quale è tenuta ad impiegare, come del resto in qualunque altro rapporto con i cittadini, il criterio della lingua presunta della controparte, stabilito ai sensi dell'art. 7 del decreto in esame. La lingua presunta del convenuto diviene quindi la lingua in cui si svolgerà il processo, salvo l'esercizio da parte del convenuto del suo diritto di opporsi, esercitabile però solo esibendo la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico. Si tratta di una previsione certamente troppo rigida e illogica, che nella prassi dà luogo a qualche inconveniente. Le medesime disposizioni si applicano anche ai procedimenti davanti agli organi giurisdizionali amministrativi e tributari nella provincia di Bolzano. Riguardo al processo penale, i criteri fondamentali sono la libertà di lingua dell'imputato e lo svolgimento di processimonolingui. Il criterio della madrelingua dell'indagato/imputato (o meglio, della lingua da questi prescelta) è sottoposto a poche limitazioni, dettate principalmente allo scopo di consentire la difesa di un imputato di lingua tedesca da parte di un difensore di lingua italiana o viceversa. I testimoni e le parti private ed accessorie possono usare la propria lingua. Se questa non coincide con quella del processo le domande e le risposte vengono tradotte e verbalizzate nella lingua in cui si svolge il procedimento (art. 15 c. 4 e 6). I difensori di fiducia possono esulare dalla lingua del processo negli interventi orali diretti alla risoluzione di questioni pregiudiziali o all'illustrazione delle difese, ma la relativa verbalizzazione avviene nella lingua del processo (art. 15 c. 5). Tale diritto non è invece riconosciuto ai difensori d'ufficio. Il processo è bilingue in caso di concorso di indagati di madrelingua diversa o se la lingua della parte civile è diversa da quella dell'imputato. In tali casi vanno tradotti gli atti, i documenti e le altre dichiarazioni scritte, così come le dichiarazioni, le richieste e le difese orali. Istanze e memorie sono da presentarsi in entrambe le lingue. Le requisitorie del pubblico ministero ed i provvedimenti del giudice, compresa la sentenza, devono essere redatti e pronunciati in entrambe le lingue (art. 18 c. 1 d.P.R. 574/1988).
La giurisprudenza della Corte costituzionale sull'uso della lingua nel processo La prima pronuncia della Corte costituzionale sul d.P.R. 574/1988 (sent. n. 271/1994) aveva ad oggetto la possibilità o meno per l'imputato di rendere dichiarazioni spontanee in una lingua diversa da quella del processo. Un tale diritto non è esplicitamente riconosciuto dal d.P.R. 574, ma la difesa ne sosteneva la ricavabilità ex art. 109 c.p.p., che garantisce all'appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta il diritto di essere interrogato o esaminato nella sua madrelingua, prevedendo altresì che il relativo verbale sia redatto anche in tale lingua. La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità, ritenendo che il diritto alla scelta della lingua del processo va visto come diritto non alternativo bensì concorrente rispetto al diritto riconosciuto a tutti gli appartenenti a minoranze linguistiche di essere sentiti nella propria madrelingua. La seconda pronuncia della Corte su questioni di costituzionalità riguardanti il d.P.R. 574/1988 (sent. n. 12/1995) aveva ad oggetto la disposizione che consente al difensore di fiducia ma non a quello d'ufficio di fare uso della propria lingua - diversa da quella del processo - negli interventi orali diretti alla soluzione di questioni pregiudiziali o all'illustrazione delle difese. Anche in questo caso la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione, affermando che gli organi giudiziari sono tenuti, nel nominare i difensori d'ufficio per imputati appartenenti alla minoranza di lingua tedesca, a sceglierli tra gli appartenenti al medesimo gruppo linguistico. La terza pronuncia della Corte riguardava il processo civile (ord. 277/1997). In essa la Corte dichiarò manifestamente infondata la questione sollevata relativamente alla conformità a Costituzione della disposizione che regola il regime linguistico degli atti da notificare al di fuori del territorio provinciale. L'infondatezza della questione fu dichiarata per un motivo tecnico, ma la Corte non mancò di sottolineare la necessità di mantenere integro lo spirito (e la lettera) della normativa. Una quarta pronuncia – in tutto simile per contenuti all'ordinanza 277/1997 – è l'ord. 411/1997, anch'essa consistente in una declaratoria di inammissibilità della questione riferita al cambio di lingua nel processo. Infine un'interessante decisione della Corte è intervenuta nel giugno 1998 (sent. 213/1998). Chiamata a decidere sull'estensibilità (nel silenzio della norma di attuazione) del diritto all'uso della lingua tedesca davanti al Tribunale militare di Verona, territorialmente competente anche per la provincia di Bolzano, la Corte ha escluso questa possibilità. Il principio è stato ribadito nella successiva ordinanza n. 395/1998, avente ad oggetto una questione pressoché identica rispetto a quella decisa con la sentenza in esame.
Conclusioni Nel complesso, la disciplina sull'uso della lingua nei tribunali è ispirata alla massima libertà linguistica, salve rare eccezioni come nel caso di procedimento civile intentato dalla PA. Anche dal punto di vista operativo la normativa, pur essendo perfettibile, complessivamente funziona e fa dell'Alto Adige un interessantissimo caso di territorio giudiziario bilingue. La giurisprudenza costituzionale sul punto presenta due profili comuni. In primo luogo il mancato accoglimento (per inammissibilità o infondatezza) di tutte le questioni finora sollevate, con la conseguenza che la normativa non è mai stata modificata da interventi della Corte costituzionale. Il secondo aspetto, strettamente collegato con il primo, riguarda le ragioni politicocostituzionali che sottostanno alla precisa scelta della Corte di non intervenire a modificare il delicato impianto creato della norma di attuazione sull'uso della lingua. Dalle motivazioni della Corte emerge con chiarezza l'estrema valorizzazione delle norme di attuazione dello statuto, considerate, in forza del loro particolare procedimento di approvazione, «la migliore realizzazione storicamente possibile dell'autonomia» (sent. 213/1998). Un simile atteggiamento risulta tuttavia solo apparentemente rispettoso dell'autonomia e dalla sottostante esigenza di tutela minoritaria. Il rischio che deriva da questa impostazione è infatti quello di affidare lo svolgimento concreto dell'autonomia alla dinamica politica, sottraendo l'indispensabile elemento della valutazione di conformità al dettato costituzionale e dunque potenzialmente relegando l'attuazione degli statuti speciali in una zona franca, libera dalle maglie dell'analisi di costituzionalità. Un atteggiamento difensivo e teso alla sclerotizzazione delle conquiste minoritarie, per quanto avanzate esse possano essere, non è certo quello che ci vuole per assicurare alle minoranze linguistiche un corretto e dinamico sviluppo dei diritti loro riconosciuti, non soltanto di quelli linguistici ma anche di quelle forme di autogoverno che sole possono condurre – e la realtà dell'autonomia provinciale di Bolzano ne è un chiaro esempio – ad una coscienza minoritaria basata non solo sulla rivendicazione di concessioni da parte del potere centrale ma anche e soprattutto sulla collaborazione tra i livelli di governo.
Dr. iur. Francesco Palermo, ricercatore dell'area scientifica "Minoranze ed autonomie regionali" dell'Accademia Europea di Bolzano Francesco.Palermo@eurac.edu
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