Chi siamoOrganizzazione Statuto

Statuto

Art. 1 - Denominazione

(1) La „Accademia Europea di Bolzano“, in tedesco "Europäische Akademie Bozen“, in ladino “Academia Europeica Bulsan”, in inglese “European Academy of Bozen-Bolzano” è una associazione riconosciuta ai sensi dell’art. 14 ss. del codice civile. La denominazione abbreviata recita: "Eurac Research".

Art. 2 – Sede

(1) Eurac Research ha sede a Bolzano; può istituire sedi secondarie nel territorio della provincia di Bolzano con delibera dell’assemblea dei soci.

Art. 3 – Finalità

(1) Eurac Research ha come scopo la ricerca applicata, interdisciplinare, la ricerca di base, la consulenza scientifica, la formazione nonché l’erogazione di prestazioni socio-sanitario-assistenziali.

(2) Eurac Research svolge la sua attività in modo indipendente e libero da condizionamenti a vantaggio dell'Alto Adige tenendo in conto la rilevanza della dimensione sovraregionale e internazionale, secondo i principi di buona prassi scientifica.

(3) La sua attività non ha scopo di lucro.

(4) Gli ambiti principali dell'attività di Eurac Research riguardano i settori: • Montagna • Salute • Tecnologie • Lingue, minoranze, autonomie.

Nei limiti di quanto previsto al comma 1 Eurac Research può operare anche in altri settori.

Ulteriori ambiti di attività di Eurac Research riguardano in particolare:

  • partecipazione a programmi di ricerca, elaborazione di progetti e fornitura di servizi ai propri soci, supporto nella costituzione di spin-offs;
  • formazione e perfezionamento professionale dei laureati;
  • rappresentanze presso organizzazioni internazionali;
  • providing services for the prevention, diagnosis and treatment of alterations to human health.erogazioni di prestazioni per la prevenzione, diagnosi e trattamento delle alterazioni della salute umana.

(5) Per raggiungere le sue finalità, Eurac Research può anche aderire ad altri enti, specie a carattere universitario o para-universitario. Eurac Research può costituire società partecipate o altre forme associative e/o societarie; qualora ne ricorrano i presupposti, queste potranno richiedere il riconoscimento quali, a mero titolo esemplificativo, presidi ambulatoriali specialistici, polispecialistici, convenzionati o non, o Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).

Art. 4 - Gruppi linguistici

(1) Eurac Research, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, impronterà la propria azione in modo da rispondere ai bisogni specifici dei gruppi linguistici presenti sul territorio, e si impegnerà per una positiva convivenza dei diversi gruppi linguistici.

(2) Eurac Research mira a raggiungere una adeguata rappresentanza dei tre gruppi linguistici nei propri organi e nell'organico del personale.

Art. 5 – Soci

(1) Sono soci le persone fisiche, le persone giuridiche ed enti, sia italiani che stranieri, pubblici e privati, che aderiscono a Eurac Research secondo le disposizioni del presente statuto.

(2) L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall’Assemblea dei Soci con voto favorevole di due terzi dei suoi componenti.

(3) L’Assemblea dei Soci può, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, attribuire la qualifica di sostenitore, ad enti ed istituzioni culturali che contribuiscano finanziariamente allo sviluppo di EuracResearch.

(4) La qualità di socio ovvero la quota di adesione ed i contributi sociali non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

(5) È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa di Eurac Research.

Art. 6 - Recesso ed esclusione dei soci

(1) I soci di Eurac Research decadono: a) per dimissioni volontarie comunicate con lettera raccomandata che dovrà pervenire a Eurac Research con almeno tre mesi di anticipo; b) per esclusione. L’Assemblea dei Soci, con la maggioranza di cui al precedente articolo 5, decide l'esclusione dei soci che non ottemperino ai loro doveri nei confronti di Eurac Research, che siano in mora col pagamento del contributo annuale o il cui comportamento sia di detrimento per il buon nome di Eurac Research stessa.

Art. 7 - Patrimonio e contributi dei soci

(1) Il patrimonio di Eurac​ Research è composto da beni mobili ed immobili.

(2) In particolare fanno parte del patrimonio le quote di adesione ed i contributi sociali versati dai soci; i contributi in conto capitale degli enti pubblici; le elargizioni e le donazioni a favore dell’ente e le riserve costituite da avanzi di gestione.

(3) Entro il mese di aprile di ogni anno i soci devono versare un contributo sociale, il cui ammontare, al pari di quello della quota di adesione, viene deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. I contributi sociali possono essere differenziati.

(4) In caso di decadenza del socio, questi è tenuto, indipendentemente dalla causa che l'ha provocata, al pagamento del contributo sociale relativo all'intero anno sociale nel quale la cessazione si è verificata.

(5) Eurac Research può beneficiare di contributi da parte di enti pubblici ed anche di elargizioni e donazioni, purché essi non condizionino la sua autonomia scientifica.

(6) Eurac Research deve impiegare tutti i mezzi finanziari a sua disposizione, compresi eventuali avanzi di gestione, al solo scopo di raggiungere gli obiettivi fissati nell'art. 3.

(7) Durante la vita di Eurac Research il suo patrimonio nonché gli avanzi di gestione, fondi o riserve, non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 8 - Organi

(1) Gli organi di Eurac Research sono: a) l'Assemblea dei soci b) il Consiglio di Amministrazione c) il Presidente d) il Direttore e) l’Organo di controllo

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea

(1) L'Assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. Alle sedute possono partecipare, con funzione consultiva, i sostenitori, i direttori delle aree scientifiche ed i membri dei Comitati Scientifici.

(2) L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla fine dell‘esercizio.

(3) L'Assemblea viene inoltre convocata sempre dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora ciò sia richiesto, per iscritto e con l'indicazione dei punti dell'ordine del giorno, da: a) il Consiglio di Amministrazione, oppure b) l’Organo di controllo, in materie di sua competenza, oppure c) almeno un decimo dei soci.

(4) La convocazione avviene in forma scritta, deve indicare l'ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e deve essere inviata ai soci almeno quindici giorni prima del giorno della seduta.

(5) L’Assemblea per fondati motivi e per ragioni di funzionalità può tenersi anche al di fuori della sede di Eurac Research in un'altra località dell'Alto Adige.

Art. 10 - Compiti dell'Assemblea dei soci

(1) All'Assemblea in seduta ordinaria spettano i seguenti compiti: a) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Presidente e del Vicepresidente, nonché la determinazione delle rispettive indennità; b) la nomina dei membri dell’Organo di controllo e dei supplenti, la nomina del Presidente, nonché la determinazione delle rispettive indennità; c) l'approvazione del bilancio annuale con le relative relazioni, compresa la relazione previsionale; d) l'esame di tutti i punti dell'ordine del giorno della cui trattazione l'Assemblea è stata incaricata dal Consiglio di Amministrazione o dall’Organo di controllo; e) l’ammissione di nuovi soci.

(2) L'Assemblea in seduta straordinaria è competente per: a) modificazioni dello statuto; b) scioglimento dell'associazione ed impiego del patrimonio ai sensi dell'art. 21 c. 1 del presente statuto.

Art. 11 – Diritto di intervento e deliberazioni dell'Assemblea

(1) Ogni socio ha diritto ad un voto. Possono intervenire all’Assemblea i soci che siano in regola con il versamento della quota di adesione e del contributo sociale annuale.

(2) La validità delle deliberazioni dell'Assemblea è subordinata alla presenza della metà dei soci. In seconda convocazione la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è subordinata alla presenza di almeno un terzo dei soci.

(3) L'Assemblea in seduta ordinaria delibera a maggioranza semplice; in seduta straordinaria a maggioranza qualificata di due terzi dei presenti. In materia di scioglimento dell'associazione l'Assemblea delibera col consenso di tre quarti dei soci.

(4) Ogni socio che abbia diritto di intervento all’Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona, esclusi gli amministratori, l’Organo di controllo ed i lavoratori dipendenti di Eurac Research nonché gli altri soggetti indicati all’art. 2372, quarto comma, del Codice Civile. La partecipazione di persone giuridiche avviene tramite il legale rappresentante o procuratore, salvo delega di questi secondo le predette disposizioni. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di due soci, esprimendo al massimo tre voti, compreso il proprio.

(5) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Art. 12 - Svolgimento dell'Assemblea

(1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede l'Assemblea. In caso di assenza o di impedimento di questi, la seduta è presieduta dal Vicepresidente o, in assenza di questo, dal più anziano dei soci presenti.

(2) L’Assemblea nomina un segretario che può anche essere non socio.

(3) Per ogni riunione dell'Assemblea va redatto, entro un mese, il verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Ogni socio ha diritto di prendere visione di questi verbali presso la sede di Eurac Research.

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione

(1) Il Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, viene eletto dall'Assemblea per una durata di quattro anni, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio dell’incarico.

(2) Il Direttore ed il rappresentante dei Direttori d’istituto partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

(3) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo di Eurac Research. Ad esso competono gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Delibera le linee guida in tema di assetto scientifico e gestionale, adotta i relativi atti, ed in particolare delibera i piani annuali e pluriennali nonché il bilancio preventivo.

(4) Il Consiglio si riunisce nella sede di Eurac Research o altrove nel territorio della provincia, ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando lo richieda per iscritto la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o l’Organo di controllo.

(5) La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento da un altro membro del Consiglio di Amministrazione tramite posta elettronica o fax e viene effettuata di norma almeno cinque giorni prima della data della seduta, indicando ordine del giorno, il luogo, il giorno e l‘ora della riunione. L'inserimento di nuovi punti nell'ordine del giorno, presentati a voce all'inizio della seduta, è consentito previa approvazione di tutti i presenti.

(6) Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.

(7) In casi di motivata urgenza le decisioni possono essere deliberate con procedura di consultazione scritta, con la previsione di un termine di almeno due giorni.

(8) Se, per dimissioni o per altre cause, vengono a mancare uno o più consiglieri, purché non rappresentino la metà o più degli stessi, compresi quelli già cooptati, gli altri consiglieri provvedono a sostituirli (cooptazione); gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se, invece, vengono a mancare la metà o più dei consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio. In tal caso si procede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea, la quale elegge un nuovo Consiglio di Amministrazione.

(9) Il Consiglio di Amministrazione delega al Direttore competenze relative all'ordinaria amministrazione, comprensive del diritto di rappresentanza e della firma sociale ad essa connesse.

(10) Il Consiglio di Amministrazione può nominare Vicedirettori su proposta del Direttore.

Art. 14 – Presidente e Vicepresidente

(1) Il Presidente è il legale rappresentante di Eurac Research ed è eletto dall’Assemblea.

(2) L’Assemblea elegge altresì il Vicepresidente. Il Vicepresidente assume gli obblighi ed i doveri del Presidente in caso di assenza temporanea o di impedimento di quest'ultimo. Qualora l'impedimento fosse continuato, si procederà all'elezione di un nuovo Presidente.

(3) Il Presidente elabora le linee guida per l’assetto scientifico.

(4) Il Presidente può prendere decisioni urgenti o svolgere attività improrogabili in luogo del Consiglio di Amministrazione o di altri organi. Dovrà comunque informarne il Consiglio di Amministrazione o gli altri organi nella successiva seduta per la ratifica.

Art. 15 - Direttore

(1) Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore e determina il relativo compenso e le modalità.

(2) Il Direttore si pone quale vertice professionale di Eurac Research e attua le linee guida per l'assetto scientifico e gestionale. E' competente, su delega da parte del Consiglio di Amministrazione per l'ordinaria amministrazione di Eurac​ Research, tranne nei casi in cui la legge, il presente statuto o il regolamento interno la riservino esplicitamente ad altri organi.

(3) Risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

(4) Di concerto con il Consiglio di Amministrazione il Direttore può delegare competenze esecutive in singoli settori.

(5) In caso di mancata nomina del Direttore o in caso di assenza, le sue funzioni sono svolte da un vicedirettore.

Art. 16 – Istituti

(1) Per gli ambiti di attività di cui all'art. 3 c. 4 del presente statuto sono istituite aree scientifiche.

(2) La guida tecnico-scientifica delle suddette aree compete ai direttori delle aree medesime, i cui compiti specifici sono stabiliti dal regolamento interno.

(3) I Direttori d’istituto possono nominare un loro rappresentante il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 17 - Comitati Scientifici

(1) Ogni istituto ha un Comitato Scientifico, i cui membri vengono eletti dal Consiglio di Amministrazione per quattro anni.

(2) Possono essere chiamate a far parte del Comitato Scientifico esclusivamente persone di alta qualificazione scientifica e professionale, che rispondano per le loro caratteristiche specifiche agli scopi e alle esigenze di Eurac Research. Di regola i membri possono essere riconfermati due volte.

(3) I Comitati Scientifici eleggono tra i propri membri il proprio rappresentante.

(4) I Comitati Scientifici svolgono le seguenti funzioni:

  • elaborano linee programmatiche in merito all'attività scientifica di Eurac Research;
  • presentano proposte ed esaminano programmi e progetti scientifici;
  • svolgono attività di consulenza per il Consiglio di Amministrazione, per il Presidente e per il Direttore.

(5) I membri dei Comitati Scientifici hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle loro funzioni. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire un compenso per l’attività svolta.

Art. 18 – Organo di controllo

(1) L’Assemblea nomina l’organo di controllo composto o da un Collegio sindacale di tre membri effettivi e due membri supplenti oppure da un revisore legale. I membri dell’Organo di controllo non possono essere soci di Eurac Research.

(2) L’organo di controllo dura in carica quattro anni con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio dell’incarico.

(3) Se nominato, il Collegio sindacale esercita i compiti di cui all’art. 2403 c.c. compresa la revisione legale. I membri del Collegio sindacale devono essere iscritti all’Albo dei revisori legali.

(4) Il Collegio sindacale partecipa alle riunione del Consiglio di Amministrazione.

(5) Se viene nominato un Revisore legale questo deve essere iscritto al relativo Albo. La sua attività è limitata alla revisione legale.

Art. 19 - Esercizio sociale

(1) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 20 - Bilancio

(1) Il Consiglio di Amministrazione predispone e delibera il bilancio preventivo e predispone il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. E’ inoltre corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione di Eurac Research e sull’andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato.

(2) Il bilancio con la relazione deve essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione all’Organo di controllo almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo.

(3) L’Organo di controllo redige una relazione in ordine al bilancio e lo mette a disposizione non meno di quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

(4) Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede di Eurac Research, insieme con la relazione degli amministratori e dell’Organo di controllo, durante i quindici giorni che precedono la riunione dell’assemblea. I soci possono prenderne visione presso la sede di Eurac Research.

Art. 21 – Scioglimento

(1) In caso di scioglimento di Eurac Research il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, salvo diversa disposizione di legge.

(2) Con la delibera di scioglimento l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissando i relativi poteri.

Art. 22 - Collegio arbitrale

(1) Tutte le controversie tra Eurac Research Europea ed i soci, gli amministratori, i componenti dell’organo di controllo ed i liquidatori riguardanti l'esecuzione e l'interpretazione del presente statuto saranno affidate per la deliberazione alla Camera Arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano a norma del relativo Regolamento arbitrale, e precisamente alla decisione inappellabile di un Collegio arbitrale, composto di tre Arbitri, che deciderà secondo il procedimento arbitrale stabilito nel Regolamento e secondo equità.

(2) Gli Arbitri saranno designati secondo le modalità previste nel predetto Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano.

Art. 23 – Comunicazioni

(1) Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto saranno eseguite, ove non diversamente disposto, mediante lettera spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

(2) Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica o al numero telefax.

(3) Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell’avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

Art. 24 – Disposizioni finali

(1) In mancanza di specifiche disposizioni del presente statuto valgono le norme di legge, in particolare gli artt. 14 e seguenti del codice civile.

(2) Per l’interpretazione del presente statuto prevale la versione in lingua tedesca.

(3) Ogni riferimento a persona di sesso maschile è da intendersi anche a persona di sesso femminile.