Lost in labels: perché non sappiamo ancora definire chi sono i rifugiati climatici

Secondo un Rapporto della Banca Mondiale del 2021, senza un’azione climatica tempestiva, i cambiamenti climatici potrebbero costringere 216 milioni di persone in sei regioni del mondo a spostarsi all’interno dei propri Paesi entro il 2050. Nonostante i numeri previsti per le persone in fuga per il clima siano decisamente allarmanti, ad oggi manca una definizione univoca e condivisa che descriva con precisione questo soggetto giuridico emergente.
Le ragioni dell'attuale caos semantico
Come ho avuto modo di spiegare nel mio libro “Environmental Justice for Climate Refugees”, quando si parla di persone in fuga per il clima, si può incorrere in un vero e proprio caos semantico. Finora, gli studiosi hanno coniato circa 20 termini diversi, con relative definizioni, per riferirsi a questo soggetto giuridico emergente. I termini vanno da “rifugiati climatici”, “migranti climatici”, “ecomigranti”, “sfollati climatici”, fino ad arrivare ad espressioni come “esuli climatici”.
Ma quali sono le ragioni di tutta questa varietà semantica? Perché è così difficile spiegare chiaramente chi sono le persone che fuggono per il clima? Come si evince dai termini in uso, la prima difficoltà consiste nell'identificare la categoria giuridica corretta. Sono rifugiati, migranti o sfollati interni? La risposta è che dipende dal tipo e dalla gravità del disastro ambientale che si verifica. Su questo punto, i geografi hanno dato un grande contributo offrendo la distinzione tra eventi a insorgenza lenta (slow-onset events) ed eventi a insorgenza rapida (sudden-onset events). Mentre i primi si riferiscono a eventi i cui effetti si verificano gradualmente con il trascorrere del tempo (come la desertificazione, la siccità e la salinizzazione delle acque sotterranee e del suolo), i secondi si riferiscono a eventi i cui effetti si verificano in modo repentino, quasi istantaneo (come le tempeste, le inondazioni o gli uragani). Questo fa una grande differenza nel tipo di movimento che ne consegue e, dunque, nella categoria giuridica da utilizzare. Nel primo caso, poiché il tipo di fenomeno climatico non è estremo, la persona può avere diverse opzioni: fuggire preventivamente, prima che sia troppo tardi; aspettare e posticipare la decisione nel caso in cui la situazione peggiori; decidere di restare in ogni caso nel proprio Paese. Da un punto di vista giuridico, si può concludere che il movimento della persona in questione è relativamente volontario; pertanto, la categoria più appropriata è quella di migrante.
Nel secondo caso, invece, un uragano o un'inondazione lasciano poco tempo per decidere cosa fare, per cui l'unica opzione per la persona coinvolta in un fenomeno del genere è la fuga. Ora, poiché il movimento è forzato, il diritto offre due categorie: quella di “sfollato interno” – nel caso in cui la persona non oltrepassi i confini nazionali – o quella di “rifugiato” nel caso in cui decidesse di espatriare. Purtroppo, questa seconda opzione è da tempo al centro di grandi polemiche, con grandi dibattiti circa l’opportunità o meno di usare il termine “rifugiati climatici” non avendo al momento un fondamento giuridico.
Rifugiati climatici: un termine controverso
Specialmente tra i giuristi, il termine “rifugiati climatici” è stato oggetto di forti controversie e accesi dibattiti, in quanto, mentre per alcuni – come Simon Behrman e Avidan Kent – ci sarebbe margine per riconoscere questo nuovo soggetto giuridico, per altri come Benoit Mayer il termine è assolutamente da rigettare. Quello che molti sottolineano è la difficoltà di far rientrare questo soggetto emergente nella rigida definizione giuridica di che cos'è un rifugiato compresa nella Convenzione di Ginevra del 1951. Secondo la definizione vigente e alla luce del Protocollo del 1967 che ha parzialmente emendato la definizione del 1951, un rifugiato è “chiunque nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi”.
In altre parole, per essere riconosciute come rifugiati, le persone in fuga per il clima dovrebbero dimostrare di essere perseguitate. Una cosa piuttosto difficile nel caso di un uragano o di un'inondazione. Anche le cause di persecuzione elencate nella Convenzione non sembrano lasciare spazio a cause di natura ambientale, per cui questa strada sembra difficilmente percorribile. Ecco perché ci sono state tante altre proposte da parte dei giuristi per allargare il campo delle possibilità al di là della Convenzione di Ginevra. Per alcuni, la soluzione sarebbe quella di un trattato internazionale specifico per le persone sfollate per cause ambientali (vedi Michelle Prieur), per altri l´introduzione di un protocollo globale per il riconoscimento, la protezione e il reinsediamento dei rifugiati climatici, come strumento giuridico specifico da affiancare alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) (Frank Biermann), per altri ancora una combinazione di diversi strumenti giuridici in base al tipo e alla gravità del disastro ambientale in corso (Beatriz Felipe). Resta il fatto che, ad oggi, nessuna proposta è stata accolta e il problema non solo di come definire queste persone, ma soprattutto di come proteggerle, resta aperto.
Quali possibili sviluppi in assenza di una definizione?
In un contesto in cui i numeri sembrano aumentare anche laddove mancano le parole – o forse ce ne sono anche troppe – per descrivere chi sono le persone in fuga per il clima, la domanda chiave è: che cosa si può fare per dare protezione e assistenza a queste persone? La risposta potrebbe risiedere nel ruolo creativo dei giudici nazionali, che, anche in assenza di una definizione, potrebbero riconoscere questa protezione in casi specifici, in base al grado di vulnerabilità in cui si trovano queste persone.
Si può rimpatriare qualcuno che rischia di tornare in un Paese le cui condizioni ambientali potrebbero mettere a repentaglio la sua sopravvivenza? In alcuni casi, i giudici hanno risposto di no, riconoscendo la protezione umanitaria solo in casi limitati. Per il momento, questa sembrerebbe la strada da percorrere per uscire da questa impasse, non solo concettuale, ma soprattutto giuridica.

Francesca Rosignoli
Francesca Rosignoli is a Senior Researcher at both the Institute for Comparative Federalism and the Institute for Minority Rights of Eurac Research. She got her PhD in Public, Comparative, and International Law from the Political Science Department of the La Sapienza University of Rome in 2016. Her main research interests include environmental justice, global environmental governance, climate change, climate-induced migration, and gender.
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